Consigli per scegliere l’RC professionale online

L’entrata in vigore del Decreto Legislativo 137 del 2012 ha introdotto delle significative innovazioni in termini di responsabilità civile delle figure professionali che risultino iscritte a specifici albi.

In particolare, tutti questi soggetti sono obbligati alla sottoscrizione di una polizza professionale che copra i danni che un medico, un ingegnere o un architetto potrebbero cagionare nello svolgimento della loro attività.

Cerchiamo, dunque, di capire meglio in che cosa consiste questa polizza professionale, quali rischi riesce a coprire e come scegliere nel migliore dei modi una polizza online.

In cosa consiste una polizza professionale di responsabilità civile

Lo scopo dell’entrata in vigore dell’obbligo di sottoscrizione di una polizza professionale è di coprire delle eventuali negligenze che un professionista possa compiere durante lo svolgimento della sua attività.

La polizza è quindi una diretta conseguenza di un’attività professionale e tende a tutelare sia il medico o l’architetto, sia il cliente, fornendo la massima sicurezza. Infatti, un professionista iscritto a un albo nello svolgimento della sua attività può incorrere in molteplici errori; di seguito elenchiamo quelli principali:

  • Negligenza, che si verifica in tutti quei casi nei quali il professionista causa un danno al cliente trascurando le regole principali dello svolgimento dell’attività;
  • Imperizia, quando il danno è causato dal fatto che il professionista abbia svolto un’attività a favore del cliente senza avere le specifiche competenze;
  • Imprudenza, quando l’evento dannoso è causato da un’attività professionale che non rispecchia le regole minime della prudenza.

Nelle circostanze appena descritte, qualora il giudice rilevi la colpevolezza del professionista e lo condanni al risarcimento del danno cagionato al cliente, interviene la polizza professionale, che copre appunto i danni.

Come funziona la polizza professionale

Come tutte le altre polizze, anche la responsabilità civile professionale prevede la sottoscrizione di un contratto, al quale si associa il pagamento di un premio, solitamente erogato mensilmente dal professionista alla società di assicurazioni.

Dal pagamento del premio, scaturisce l’obbligo per la società di assicurazione di intervenire qualora siano cagionati danni a terzi che richiedono un risarcimento di carattere economico. Per i professionisti, è particolarmente importante la sottoscrizione di questo tipo di polizza, poiché fornisce una garanzia anche per gli eventi retroattivi e postumi; in particolare:

  • La garanzia retroattiva assicura la copertura anche dei danni che si siano verificati in un’epoca antecedente la sottoscrizione della polizza;
  • La garanzia postuma, invece, fornisce copertura per quei danni causati in un momento successivo con una polizza interrotta o con un’attività terminata, purché i motivi che hanno cagionato il danno si siano verificati quando la polizza era attiva.

Quali sono le categorie professionali obbligate a sottoscrivere la polizza

Tutti i soggetti che appartengono a un albo professionale hanno l’obbligo di sottoscrivere una polizza di responsabilità civile; è importante, però, specificare che le polizze si differenziano tra le varie categorie di professionisti, in virtù delle diverse cause che possono dar vita a un errore e arrecare danno a un terzo.

Di seguito un elenco di professionisti che devono sottostare all’obbligo:

  • Avvocati;
  • Architetti;
  • Ingegneri;
  • Agenti di commercio;
  • Agenti immobiliari;
  • Mediatori creditizi;
  • Commercialisti;
  • Periti;
  • Agenti finanziari;
  • Consulenti del lavoro;
  • Geometri (si consiglia l’RC specifica di www.ConvieneOnline.it);
  • Amministratori di condominio.

Non bisogna però pensare che l’obbligo scatti automaticamente nel momento in cui un professionista si iscriva all’albo, perché questo nasce solo nel momento in cui venga effettivamente svolta l’attività professionale.

La sottoscrizione della polizza può avvenire sia in modalità autonoma presso una qualunque agenzia di assicurazioni, oppure il professionista può decidere di sottoscrivere una polizza collettiva, aderendo a una delle convenzioni del proprio albo professionale.

Questa soluzione è ottimale in quanto, innanzitutto, permette di risparmiare sensibilmente sui costi di gestione annuali della polizza e, in secondo luogo, perché si avrà la certezza che il prodotto scelto sia quanto più vicino possibile alle reali esigenze del professionista.

Quali sono i fattori da prendere in considerazione per sceglier la polizza?

Nel momento in cui il professionista iscritto all’albo decide di sottoscrivere una polizza assicurativa, deve valutare i diversi pacchetti che gli sono proposti prendendo in considerazione pro e contro delle varie soluzioni.

Non bisogna pensare che si tratti di un’operazione particolarmente difficile, poiché in rete sono presenti diversi portali che permettono di comparare in modo facile e veloce i pacchetti. Bisogna però anche considerare che, nella maggior parte dei casi, le differenti soluzioni avranno delle differenze minime in termini di prezzi e copertura.

Se il professionista vuole essere tranquillo circa i rischi collegati allo svolgimento della sua attività, può scegliere anche una polizza che, tra le diverse clausole, contenga anche quella che copre la cosiddetta colpa grave: presenta un costo sicuramente maggiore, ma offre una copertura decisamente più ampia di casistiche.

In fase di sottoscrizione, le compagnie assicurative fanno compilare al professionista un questionario, elemento che assume particolare importanza e nel quale non deve essere dichiarato il falso, in quanto la compagnia potrebbe anche impugnare il contratto.

Bisogna inoltre valutare anche la presenza di eventuali franchigie, ossia di polizze che comportano un esborso a carico del professionista in caso di risarcimento del danno e che presentano un costo più contenuto.

Infine, bisogna anche prendere in considerazione il massimale della polizza, cioè la cifra massima che l’assicurazione si impegna a fornire al professionista, che deve essere commisurato al danno che potrebbe derivare dall’attività dell’assicurato.